| Descrizione |
Come noto, l’articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e il decreto legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito in legge 9 ottobre 2002, n. 222, prevedono che chi ha occupato alle proprie dipendenze, nel trimestre antecedente l'entrata in vigore delle norme, lavoratori extracomunitari in posizione irregolare, può denunciare, entro l'11 novembre 2002, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura - ufficio territoriale del governo competente per territorio, mediante la presentazione di apposita dichiarazione, accompagnata dall'attestato di versamento di un contributo forfettario pari, rispettivamente, a 290 euro per lavoratori domestici o badanti e a 700 euro per tutti gli altri lavoratori dipendenti da regolarizzare.
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