| Descrizione | Si comunica che l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.214 c.a., in risposta ad un’istanza di interpello relativo all’art. 62, comma 1-bis del TUIR, ha precisato che, sono integralmente deducibili per un triennio (periodo d’imposta in cui si verifica il trasferimento più i due successivi) gli ammortamenti ovvero i canoni di locazione, anche finanziaria, e le spese di manutenzione relative a fabbricati concessi in uso ai dipendenti, anche stranieri, che per motivi di lavoro abbiano trasferito la propria residenza nel comune dove prestano la loro attività lavorativa. |