| Descrizione | Si comunica che l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n.10 del giorno 22 gennaio u.s., ha ritenuto che alle opere di intervento edilizio di cui alle lett. c), d) ed e) del primo comma dell’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 si applica l’aliquota Iva ridotta del 10%, prevista dal punto n. 127-quaterdecies della Tabella A, parte III, allegata al dpr 633/72, e ciò a prescindere dalla tipologia degli edifici oggetto degli interventi previsti dalla normativa suddetta. |